LE NUOVE PRONUNCE IN MATERIA DI CLAUSOLE VESSATORIE: I CONCORSI A PRONOSTICI § 1.Introduzione - § 2.Le clausole dichiarate vessatorie - § 3. L'applicabilità, nella fattispecie in esame, della normativa sulle cd. clausole vessatorie: profilo soggettivo - § 4. Segue: applicabilità al C.O.N.I. della nozione di professionista: legittimazione passiva - § 5. Segue: qualità di consumatore dello scommettitore di Totocalcio e Totogol - § 6. Profili oggettivi: il contratto e le disposizioni che lo regolano - § 7. L'irrilevanza dell'approvazione del regolamento contrattuale con decreto ministeriale - § 8. I criteri da seguire nell'esame delle singole clausole. § 1. Introduzione Il mutamento delle modalità di formazione del contratto, che dalla negoziazione individuale si è mosso verso la standardizzazione e la conseguente utilizzazione di condizioni generali, costituisce fenomeno di grande rilevanza anche per il ruolo che le associazioni di consumatori hanno svolto nel "processo di revisione" dei c.d. standard forms. Nella contrattazione di massa infatti le clausole negoziali non rappresentano la conclusione di un procedimento di formazione della volontà rimesso al concorso delle parti contraenti, quanto, piuttosto, all'imposizione della volontà di una delle parti - quella dotata di maggiore forza contrattuale - e, cioè, il professionista. Questi, attraverso la predisposizione di moduli e formulari precostituiti, stabilisce e predetermina il contenuto di un rapporto destinato a regolare i rapporti con la generalità degli aderenti. La reale tutela degli interessi dei consumatori si è realizzata attraverso due fattori convergenti: " L'introduzione di norme sostanziali a tutela del consumatore; " L'attribuzione alle associazioni dei consumatori del potere di agire con azioni di carattere general - preventivo a tutela degli interessi diffusi di cui sono enti esponenziali. Estremamente rilevanti, per entrambi i profili, risultano essere le norme in materia di clausole vessatorie introdotte nel codice civile italiano (artt.1469 bis e ss) in attuazione della direttiva 93/13. Le azioni giudiziarie delle associazioni dei consumatori, i cui poteri sono stati successivamente ampliati dalla L. 281/98, in materia di clausole vessatorie hanno riguardato i più svariati settori di mercato tra i quali: " Contratti di trasporto " Contratti di viaggio e turismo " Contratti di mediazione immobiliare " Servizi bancari, finanziari e assicurativi " Fornitura di acqua, energia elettrica e gas " Compravendita di autovetture " Contratti di telefonia, fissa e mobile e, da ultimo, grazie all'Adiconsum " Contratti di partecipazione a concorsi a pronostici. E' infatti di recentissima emanazione, 18 gennaio 2002, una delle più rilevanti pronunce ottenute dall'Adiconsum che riguarda proprio i concorsi a pronostici del Totocalcio e del Totogol. Nel 1997 l'Adiconsum ha iniziato la "battaglia" contro i regolamenti, predisposti dal CONI e approvati con due decreti ministeriali, rispettivamente il D.M. 23/3/63 e succ. mod. e il D.M. 10/3/93 e succ. mod., che regolano le comuni scommesse che si effettuano con le schedine. La tesi sostenuta dall'Adiconsum, innovativa nel panorama giurisprudenziale italiano, è che, sebbene i regolamenti siano approvati con decreti ministeriali, essi costituiscono condizioni generali di contratto e, come tali, sono sottoposti alla disciplina degli artt. 1469 bis e ss. del cod. civ. . § 2. Le clausole dichiarate vessatorie Le clausole cui erano sottoposti i consumatori/scommettitori che sono state dichiarate dal Tribunale vessatorie sono: Art. 13, ultimo comma, regolamento Totocalcio e art. 11, ultimo comma, regolamento Totogol. Si tratta delle disposizioni che comminano la decadenza dal diritto alla riscossione delle vincite qualora il pagamento non venga richiesto entro centoventi giorni dalla pubblicazione degli estremi della matrice vincente. Ognuno vede come sia palese il contrasto con la previsione dell'art. 1469 bis, secondo comma, n. 18, c.c., la quale presume vessatoria la clausola che sancisce decadenze a carico del consumatore . Art. 14, comma quinto, regolamento Totocalcio e art. 12, comma quarto, regolamento Totogol. Le previsioni in esame - dopo aver stabilito che l'accertamento della mancanza di una matrice, in qualunque momento effettuato, comporta un obbligo di informazione del pubblico, mediante avviso esposto nel locale di svolgimento delle attività sino alla scadenza del termine di presentazione del reclamo - dispongono che tali matrici vengono escluse dal concorso "anche nell'ipotesi in cui la pubblicazione non sia stata effettuata o non sia stata regolare". L'Adiconsum ha dedotto il contrasto con gli artt 1469 bis, terzo comma, nn 2, 16 e 18, e 1469 quinquies, secondo comma, n. 2, c.c. . Per la migliore comprensione delle previsioni in esame è opportuno precisare che nei commi precedenti di ciascun articolo (anche nel testo risultante dalle modifiche apportate con i decreti del 30 luglio 1998)è stabilito che, in caso di mancato rinvenimento, per qualunque motivo, nell'apposito archivio della materia cartacea della schedina sulla quale sono riportati i pronostici, il concorrente non partecipa al concorso e gli spetta unicamente il rimborso della posta pagata, esclusa ogni responsabilità del C.O.N.I., dei suoi ausiliari e dei ricevitori autorizzati (delle scommesse), salvo i casi di dolo o colpa grave. Le previsioni de quibus, dunque, rendono operante l'esclusione dal concorso - derivante dal mancato rinvenimento della matrice nell'archivio - anche nel caso in cui il gestore dell'attività ometta di pubblicizzare, o la faccia erroneamente, il fatto generatore dell'esclusione stessa: in tal modo, come si intende agevolmente, il concorrente possessore della scheda la cui matrice non sia stata rinvenuta, anche per motivo ascrivibile al C.O.N.I., ai suoi ausiliari o ai ricevitori autorizzati, non è posto in grado neppure di presentare reclamo. Non occorrono molte parole per illustrare quanto tali previsioni siano idonee a precludere al consumatore azioni o eccezioni volte a far valere l'inadempimento della controparte. Esse ricadono pienamente nella presunzione di vessatorietà di cu ai nn. 2 e 16 dell'art. 1469 bis, terzo comma, c.c.. Art. 15, commi primo, secondo e terzo, regolamento Totocalcio e art. 13, commi primo e secondo e terzo, regolamento Totogol. La contestazione dell'Adiconsum riguardo tali disposizioni attiene ad una sola delle ipotesi previste: l'esclusione dal concorso delle matrici custodite negli archivi - istituiti presso ogni sede di zona - dei quali o dalle cui serrature sia stata constata la non integrità. All'esclusione dal concorso corrisponde il diritto del concorrente al rimborso della sola quota destinata al montepremi se la manomissione dell'archivio o delle sue serrature viene constata prima del compimento delle operazioni di verifica delle matrici vincenti, mentre se l'ipotesi dovesse verificarsi dopo il compimento di tali operazioni sono considerare solo le vincite già accertate e verbalizzate ed è esclusa la facoltà di proporre reclamo. La non integrità dell'archivio o delle sue serrature potrebbe anche dipendere da fatto colposo del C.O.N.I (ad esempio per omessa vigilanza), sicché appare assolutamente ingiusto che l'ipotetico vincitore debba subire, in casi nei quali il depositario è venuto meno al fondamentale obbligo di diligenza nella custodia (art. 1768 c.c.), l'esclusione dal concorso e, in caso estremo, anche la possibilità del reclamo. Ancora una volta si è in presenza di una disposizione vessatoria, consistente nella conclusione dei diritti del consumatore e della opponibilità di eccezioni di inadempimento da parte sua (art. 1469 bis, terzo comma, nn. 2 e 16, c.c.). Art. 16, comma primo, regolamento Totocalcio e art 14, comma primo, regolamento Totogol. Sono le disposizioni, di identico tenore letterale, che limitano la responsabilità dell'ente gestore , dei suoi ausiliari e dei ricevitori autorizzati al risarcimento dei danni in misura non superiore a venti volte la posta pagata, salvi i casi di dolo o di colpa grave. Nonostante la tesi del CONI volta ad accreditare la legittimità di tali previsioni in ragione del fatto che le modalità autorizzate delle giocate siano tali da rendere la mancanza o la distruzione delle matrici delle schede frutto soltanto di atti dolosi o di grave colpa del personale di zona o dei ricevitori, la vessatorietà è assolutamente indiscutibile. Per un qualsiasi errore commesso dal C.O.N.I. o dai suoi ausiliari il vincitore, anche di un premio assai consistente, viene indennizzato con una somma affatto congrua. Palese è la riconducibilità delle previsioni in esame ai nn. 2, 16 e 18 dell'art. 1469 bis, terzo comma, c.c.. L'Adiconsum ha chiesto, pertanto, l'inibitoria dell'uso di queste clausole e la pubblicazione del provvedimento, a cura e spese dell'ente convenuto, sulla Gazzetta dello Sport e/o sul Corriere della Sera e/o su altri quotidiani a diffusione nazionale. La decisione in commento è peraltro successiva ad un procedimento inibitorio cautelare riguardante le stesse clausole. Il Tribunale di Roma aveva ritenuto fondato in prima istanza tale procedimento, emettendo ordinanza di accoglimento che ha poi revocato, esclusivamente sulla base della carenza dei motivi di urgenza, disattendendo tutte le altre eccezioni e difese sollevate dal C.O.N.I. I giudici capitolini hanno, così, ritenuto: " la sussistenza della legittimazione passiva del C.O.N.I.; " la sottoponibilità dei regolamenti Totocalcio e Totogol alla nuova normativa sui contratti del consumatore, " la qualifica del C.O.N.I. come professionista e del giocatore quale "consumatore"; " l'irrilevanza del dell'approvazione del regolamento contrattuale con decreto ministeriale. Con la sentenza n.4622 del 18 gennaio 2002 il Tribunale di Roma ha accolto tutte le domande dell'Adiconsum, inibendo al C.O.N.I. l'uso delle clausole impugnate, condannandolo, oltre che a rifondere le spese di giudizio, alla pubblicazione della sentenza, per estratto dell'intestazione e del dispositivo, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "La Gazzetta dello Sport". Appare, a questo punto necessario, analizzare quali siano le ragioni di diritto prospettate dalla difesa dell'Adiconsum ed in toto accolte dai giudici capitolini. § 3. L'applicabilità, nella fattispecie in esame, della normativa sulle cd. clausole vessatorie: profilo soggettivo Il C.O.N.I. ha, in primo luogo, sollevato il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che la domanda doveva essere proposta nei confronti del Ministero delle finanze, soggetto cui la legge riserva l'organizzazione e l'esercizio di giochi d'abilità e concorsi pronostici; in secondo luogo, lo stesso ente ha rilevato che le censure della parte attrice hanno ad oggetto previsioni contenute in atti normativi generali, nient'affatto riconducibili alla sua attività. Da qui la conclusione che il vero legittimo passivo è il Ministero delle finanze, quale autorità amministrativa competente per l'esercizio dell'attività riservata allo Stato e quale soggetto da cui promanano i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dei concorsi pronostici di cui si discute. In aggiunta a ciò il C.O.N.I. contesta altresì la sussistenza dei requisiti soggettivi della tutela accordata dall'art. 1469 sexies c.c., non potendo essere qualificato esso convenuto come professionista, né potendo essere qualificati come consumatori i partecipanti al concorso pronostici. Il Tribunale ha ritenuto l'eccezione infondata. Vero è che il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, riguardante la disciplina dell'attività di gioco, riserva allo Stato "l'organizzazione e l'esercizio di giuochi di abilità e di concorsi pronostici" (art. 1), affidandone l'organizzazione e l'esercizio al Ministero delle finanze, che ne può effettuare "la gestione direttamente, o per mezzo di persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di idoneità" (art. 2); è altrettanto vero, però, che la stessa fronte normativa riserva al C.O.N.I. (e all'U.N.I.R.E.) "l'esercizio delle attività previste dall'art. 1, qualora siano connesse con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo degli enti dipendenti" (art 6). Si desume da tali norme che il C.O.N.I. è destinatario diretto della riserva dell'organizzazione e dell'esercizio dei concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive organizzate o svolte sotto il suo controllo; non si tratta quindi, come sostiene il convenuto, di un semplice soggetto delegato dall'amministrazione finanziaria. Tale deduzione, oltre a discendere del chiaro disposto normativo, costituisce principio già affermato dal Tribunale di Roma . Ciò porta ad escludere qualsiasi coinvolgimento nella fattispecie in esame del Ministero delle finanze. Quanto alla provenienza delle disposizioni che disciplinano lo svolgimento dei concorsi pronostici Totocalcio e Totogol, va ricordato che, in applicazione dell'art. 5 D. Lgs. N.496/48, con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 sono state dettate le "norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione" di detto decreto legislativo ; il regolamento del Totocalcio è contenuto nel D.M. 23 marzo 1963, quello del Totogol nel D.M. 10 marzo 1993; entrambi i decreti, oggetto di successive modificazioni, sono stati da ultimo innovati con i decreti 30 luglio 1998. E' il caso di rilevare che il C.O.N.I. esercita quantomeno un potere nell'adottare tali regolamenti e le successive modifiche, come si ricava dalla lettura delle premesse dei decreti 30 luglio 1998, nelle quali si fa riferimento a specifiche note con le quali l'Ente ha proposto la modifica di entrambi i regolamenti, nonché all'opportunità di accogliere quelle proposte. Ne consegue che il C.O.N.I non è estraneo alla formazione dei regolamenti (e delle relative previsioni); in ogni caso - come rilevato anche nell'ordinanza cautelare del 31 luglio - 2 agosto 1997 - ne è il soggetto utilizzatore. § 4 Segue: applicabilità al C.O.N.I. della nozione di professionista: legittimazione passiva A questo punto occorre rilevare che la nozione di professionista accolta dall'art. 1469 bis, secondo comma c.c., è assai ampia, così da ricomprendere anche il C.O.N.I. . In proposito sono pienamente condivisibili le affermazioni della ricordata ordinanza cautelare, già positivamente valutata in sede di reclamo, secondo le quali "la qualifica di professionista deve essere applicata anche al C.O.N.I., quale esercente un'attività svolta pur sempre ai fini di lucro; la nozione di professionista, infatti, deve estendersi a comprendere qualunque soggetto, pubblico o privato, che agisca nell'ambito di un'attività professionale e tale appare essere l'attività di organizzazione dei concorsi pronostici connessi con le partite di calcio"; a tali considerazioni si ritiene soltanto di dover aggiungere che non vale a negare la qualifica di professionista il rilievo, opposto dal C.O.N.I., della destinazione dei proventi dell'attività in questione all'espletamento dei compiti istituzionali alla cui cura è preposto (promozione e diffusione dell'attività sportiva): invero, la destinazione degli utili conseguiti non ha alcuna rilevanza sotto il profilo in esame. Trattandosi dunque del professionista che utilizza il regolamento contrattuale, del quale si sospetta la natura vessatoria di talune disposizioni, il C.O.N.I. è senz'altro da considerare il legittimato passivo della domanda proposta . § 5. Segue: qualità di consumatore dello scommettitore di Totocalcio e Totogol Al riguardo, a parte le considerazioni che verranno svolte infra in ordine alla natura del rapporto che si instaura fra C.O.N.I. e scommettitori, non sembra potersi revocare in dubbio che questi ultimi sono persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale da essi eventualmente svolta, come appunto richiede l'art. 1469 bis, secondo comma, c.c.. Le ragioni, del tutto soggettive, sottese alla partecipazione al concorso pronostici, peraltro, non hanno alcun rilievo ai fini della qualificazione come consumatore del soggetto che partecipa al gioco. § 6. Profili oggettivi: il contratto e le disposizioni che lo regolano. Strettamente connessa con il profilo appena esaminato, è l'obiezione sollevata dal Comitato Olimpico, secondo la quale l'attività di partecipazione, ai fini di lucro, a concorsi pronostici non implica né cessione di beni né prestazione di servizi (ambito oggettivo del rapporto negoziale soggetto alla disciplina sulle clausole vessatorie). Sostiene inoltre il C.O.N.I. che nella fattispecie è ravvisabile la conclusione di un contratto plurilaterale di scommessa fra ognuno e tutti gli altri scommettitori, nell'ambito del quale caso si interpone, per un verso, come intermediario invitando il pubblico a partecipare alla scommessa mediante il riempimento di apposite schedine e, per altro verso, come rappresentante che tace il nome del rappresentato (ciascun scommettitore), nel cui interesse stipula il negozio . La natura aleatoria del contratto di scommesse e la potenziale sperequazione fra l'esborso economico dello scommettitore e la vincita, ad avviso del convenuto non permettono la configurazione di quella situazione di significativo squilibrio fra diritti ed obblighi derivanti dal contratto, a carico del consumatore, richiesta per l'applicazione degli artt. 1469 bis e ss. c.c.. Anche tale obiezione è stata ritenuta infondata dal tribunale romano. In primo luogo va ricordato che con l'art. 25, primo comma, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 è stato modificato il testo dell'art. 1469 bis, primo comma c.c, espungendo le parole "che ha per oggetto la cessazione di beni o la prestazione di servizi", riferite al contratto, così assoggettando alla disciplina delle clausole vessatorie ogni contratto concluso fra professionista e consumatore. Poiché la nuova disciplina trova applicazione al caso in esame, in quanto fattispecie non ancora definita, diviene ultroneo ogni riferimento all'oggetto del contratto; pertanto, non ha più rilievo la questione prospettata dal convenuto relativamente alla impossibilità di ravvisare nel rapporto contrattuale instaurato fra il CO.N.I. e scommettitori alcuna cessione di beni o prestazione di servizi. Non appare per nulla convincente la ricostruzione in chiave giuridica dei concorsi pronostici in questione che prospetta il C.O.N.I.: essa, infatti, è quantomeno riduttiva laddove sostiene che sia ravvisabile solo un contratto di scommessa, cui si accede in via del tutto eventuale, non necessaria e strumentale quello avente per oggetto il servizio di partecipazione alla scommessa e il compimento di tutti i successivi adempimenti, al quale il C.O.N.I. si impegna nei confronti di ciascun partecipante. La giurisprudenza di legittimità , com'è noto, ricostruisce la partecipazione al concorso pronostici - cui sono strettamente connesse anche le operazioni di raccolta delle schede compilate dagli scommettitori e la riscossione delle poste, riservate dalla legge al C.O.N.I. - in termini di contratto plurilaterale e misto, nel quale confluiscono elementi della scommessa, della locazione d'opera (in relazione all'assolvimento di tutti glia adempimenti previsti per il regolare svolgimento del gioco secondo il regolamento) e del deposito convenzionale (custodia del monte premi da porre a disposizione dei vincitori), inscindibilmente compenetrati. Fra il C.O.N.I. e gli scommettitori - consumatori si instaura un complesso rapporto plurilaterale, nell'ambito del quale il primo rende agli altri prestazioni indispensabili (e non del tutto eventuali e non necessarie) per la partecipazione al concorso. § 7. L'irrilevanza dell'approvazione del regolamento contrattuale con decreto ministeriale Il C.O.N.I. sostiene altresì l'inapplicabilità della disciplina delle clausole vessatorie in ragione del fatto che i regolamenti che disciplinano lo svolgimento del Totocalcio e del Totogol non sono clausole contrattuali, bensì atti normativi generali (appunto regolamenti); in subordine, anche volendone ammettere la natura contrattuale, ai sensi dell'art 1469 ter, terzo comma c.c, essi non sono reputati vessatori in quanto riproduttivi di disposizioni di legge (espressione da intendersi comprensiva anche delle fonti di produzione di secondo grado), cioè, in definitiva, del D.P.R. n. 581/51. L'affermazione non può essere condivisa. La natura normativa dei DD.MM. 23 marzo 1993 e 10 marzo 1993,che regolano i concorsi pronostici Totocalcio e Totogol, deve escludersi alla stregua della consolidata giurisprudenza, di legittimità e di merito , che ha affermato essere i cd. regolamenti dei concorsi pronostici vere e proprie clausole contrattuali. L'approvazione di tali argomenti da parte dell'autorità amministrativa (art. 52 d.P.R. n. 581/51), anziché essere indice inequivoco della natura normativa di tali atti, come già notato dal Tribunale in sede di reclamo "è solo funzionale alla salvaguardia di interessi privati e pubblici, nell'unilaterale predisposizione delle clausole contrattuali da parte dell'ente organizzatore delle attività di gioco autorizzato" . La norma invocata dal C.O.N.I si riferisce soltanto a "disposizioni di legge", cioè a previsioni normative aventi valore di legge ordinaria: tali non solo quelle del D.P.R n 581/51, richiamato dal convenuto (regolamento di attuazione e di esecuzione). In proposito, il C.O.N.I. ha sostenuto che l'espressione "disposizioni di legge" deve intendersi comprensiva anche delle norme regolamentari, atteso che la stessa direttiva 93/13/CEE prevede che non sono qualificabili vessatorie le clausole contrattuali che riproducono "disposizioni legislative o regolamentari imperative" (art. 1, paragrafo 2). Pur non ignorando che in dottrina e in giurisprudenza si sono formati contrapposti indirizzi interpretativi sul punto, sembra preferibile quello che si mantiene strettamente aderente al dato testuale. Ciò non solo per mere ragioni letterali, ma soprattutto perché l'art. 8 della direttiva lascia agli Stati membri la facoltà di adottare disposizioni più severe in favore dei consumatori. Risulta dall'esame dei lavori parlamentari che, pur in presenza di un emendamento al disegno di legge di recepimento della direttiva, nel quale era espressamente previsto di non considerare vessatorie "le clausole che riproducono disposizioni di legge o di regolamenti, adottati ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400", le Camera approvarono il testo attuale, nel quale manca ogni riferimento, anche implicito, alle norme regolamentari . Del resto, come osservato in dottrina, la scelta del Parlamento appare ampiamente giustificata in relazione al fatto che con regolamento sono disciplinati ampi settori dei servizi di pubblica utenza. E poiché secondo il consolidato insegnamento della Corte di giustizia "il giudice nazionale è tenuto… , quando applica disposizioni di diritto nazionale precedenti o successive a una direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce della lettera e dello scopo della direttiva stessa", non sembra esservi dubbio che, essendo scopo precipuo della direttiva quello di apportare un'efficace difesa dei consumatori dall'impiego di clausole abusive nei contratti nei quali non vi sia stato spazio per la negoziazione individuale, l'esclusione prevista dall'art. 1469 ter, terzo comma, cc. Debba riguardare solo le clausole riproduttive di disposizioni di legge ordinaria e non anche di quelle regolamentari. Non appare, infine, ultroneo rilevare che solo alcune delle disposizioni oggetto di (residua) contestazione sono meramente riproduttive delle norme regolamentari contenute nel D.P.R. n. 581/51: art. 13, ultimo comma, regolamento Totocalcio e art. 11, ultimo comma, regolamento Totogol riguardanti il termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla riscossione dei premi; artt. 15, commi primo, secondo e terzo, regolamento Totocalcio e art. 12, commi primo e secondo e terzo, regolamento Totogol relativi all'esclusione dalla riscossione delle vincite. Pertanto, qualora fosse fondata, la tesi del convenuto non sarebbe idonea a precludere l'esame delle altre disposizioni denunciate. § 8. I criteri da seguire nell'esame delle singole clausole L'azione disciplinata dall'art. 1469 sexies c.c. ha, com'è noto, carattere general-preventivo, trattandosi di procedimento volto ad ottenere l'inibitoria dell'uso, nei singoli contratti che verranno stipulati, di clausole negoziali, previste in c. d. standard forms, ritenuto vessatorie per il consumatore. Essa è dunque un'azione che precede il concreto assetto della regolamentazione degli interessi delle parto contraenti e si svolge con riferimento ad un modello astratto di contratto Ciò impone di considerare preliminarmente quali, fra i parametri di valutazione della vessatorietà che il legislatore ha indicato, possono essere utilizzati nell'azione collettiva. Al riguardo, fin dalle prime applicazioni della nuova normativa la giurisprudenza di merito , facendosi carico di questo problema interpretativo, ha escluso che nell'azione de qua possa tenersi conto dei criteri della buona fede oggettiva (art 1469 bis, primo comma, c.c.), siccome connesso ad un obbligo d - di corretta e dettagliata informazione della controparte sulle clausole contrattuali unilateralmente predisposte - il cui adempimento si avrà nella fase delle trattative, così come del criterio inerente le circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto ovvero inerente le clausole di altro contratto collegato o da cui esso dipende (art 1469 ter, primo comma, c.c. (art 1469 ter, primo comma, c.c.), nonché di quello della trattativa individuale, che impedisce il controllo sulla vessatorietà (art. 1469 ter, quarto comma, c.c.); gli altri criteri - natura del bene o del servizio oggetto del contratto, altre clausole del medesimo contratto (art. 1469 ter, primo comma, c.c.), esclusione della valutazione della determinazione dell'oggetto del contratto e dell'adeguatezza del corrispettivo, purché tali elementi siano individuali in modo chiaro e comprensibile (art. 1469 ter, secondo comma, c.c.) ed esclusione dalla valutazione delle clausole meramente riproduttive di disposizioni di legge (art. 1469 ter, terzo comma, c.c.) - possono invece trovare applicazione in quanto non incompatibili con la natura astratta dell'azione collettiva. Torna alla pagina precedente (Back)